CREDITO INESIGIBILE

 

 

CESSIONE DEL CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

In conformità con il dettato della normativa vigente (artt. 1260-1267 C.C. e Legge 21 febbraio 1991 n. 52) la cessione Pro-soluto di crediti italiani ed esteri effettuata con una Società Finanziaria autorizzata è valida ai fini della deducibilità delle perdite su crediti e va considerata funzione di "risparmio fiscale". La giurisprudenza, tuttavia, (vedasi Sentenza Corte di Cassazione n. 5337 del 10 marzo 2006) afferma che la cessione dei crediti pro-soluto non consente automaticamente la deduzione della perdita su crediti ma si ritiene necessario che per i crediti ceduti, al momento della cessione, sussistano ulteriori ed eventuali prove documentali che attestino l'inesigibilità del credito. I crediti inesigibili vanno obbligatoriamente eliminati per avere un bilancio veritiero ed anche per non dover pagare tasse sugli utili derivanti dal mantenere crediti da considerarsi persi e documentalmente inesigibili. La cessione pro-soluto, meglio se dopo aver esperito azioni atte ad aver definito il credito inesigibile, documenta sotto il profilo fiscale la perdita del credito "certa e definitiva". La Sentenza della Corte di Cassazione sopra citata infatti, afferma in senso favorevole al contribuente , che la cessione pro-soluto è astrattamente idonea a costituire valida ragione per la deducibilità, e che pertanto il giudice di merito deve esaminare le caratteristiche del contratto in modo da pervenire ad un sicuro giudizio di esclusione di qualsiasi rischio di insolvenza del cedente, avendo in particolare riguardo alla tipologia negoziale prescelta, alle condizion in concreto stabilite e ad ogni altro elemento reputato idoneo.

Per completezza, la normativa fiscale pone delle rigine condizioni di deducibilità per quanto riguarda le perdite su crediti in sofferenza, ed in particolare l'articolo 101 del Tuir dà la possibilità di sottrarre dalla base imponibile fiscale le perdite su crediti solo se risultano da elementi certi e precisi, che possono essere riscontrati sotto il profilo della documentazione; lo stesso rigore si applica anche per la cessione del credito pro-soluto, dovendo dimostrare che il creditore era comunque inesigibile. In sostanza, il creditore prima della cessione, si deve attivare attraverso una procedura di recupero e ottenere la dimostrazione che la perdita avrebbe comunque avuto i requisiti di certezza e precisione (in tal senso Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 70/08 e Corte di Cassazione con Sentenza n. 8592/06).

ASSO Italian Group, per offrire questo servizio (parere U.I.C. prot. n. 010208 del 29 aprile 2005), effettua con idonea documentazione (contratto, scambio di lettere, notifica al debitore) una prestazione senza alcuna finalità di finanziamento, previa verifica della inesigibilità, e quindi atta a superare ogni dubbio circa la deducibilità fiscale.

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